Art. 9.
 Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli

  Il  personale  che,  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto   legislativo,  riveste  uno  dei  gradi  di  maresciallo  e'
inquadrato  nel  ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le
modalita'   di   cui  ai  successivi  articoli  e  nei  limiti  delle
sottoelencate aliquote:
    a) meta' dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo;
    b)  tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore
principale;
    c) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;
    d)   due   quinti   dei  posti  disponibili  nella  qualifica  di
viceispettore.