Art. 9. Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, riveste uno dei gradi di maresciallo e' inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le modalita' di cui ai successivi articoli e nei limiti delle sottoelencate aliquote: a) meta' dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo; b) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore principale; c) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore; d) due quinti dei posti disponibili nella qualifica di viceispettore.