Art. 13. Decorrenza della promozione La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico capo viene conferita agli idonei a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso.