Art. 13.
                     Decorrenza della promozione

  La  promozione  alla  qualifica di collaboratore tecnico capo viene
conferita  agli idonei a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo
a quello in cui si e' concluso il corso.
  Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a
causa  delle  esercitazioni  pratiche  viene  promosso  con la stessa
decorrenza,  ai  soli  effetti  giuridici, attribuita agli idonei del
corso dal quale e' stato dimesso.