Art. 16.
                   Nomina a vice revisore tecnico

  La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si
consegue:
    a)  nel  limite  del  60%  dei  posti disponibili nella qualifica
stessa  alla  data  del  bando,  mediante  concorso interno per esame
teorico-pratico  e  superamento  di un successivo corso di formazione
tecnico-professionale,  della  durata  di  sei mesi, presso uno degli
istituti  di  istruzione  di  cui  al n. 5 dell'art. 60 della legge 1
aprile  1981,  n.  121.  Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai
ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici che abbiano
compiuto   almeno  4  anni  di  complessivo  servizio  effettivo.  La
qualifica  di  vice revisore tecnico viene conferita secondo l'ordine
di graduatoria del concorso, ai candidati giudicati idonei al termine
del corso.
  Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a
causa  delle  esercitazioni  pratiche  viene  promosso  con la stessa
decorrenza,  ai  soli  effetti  giuridici, attribuita agli idonei del
corso  dal  quale  e'  stato  dimesso,  e nella stessa graduatoria si
colloca  nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a
compimento il predetto corso;
    b)  nel  limite  del  restante  40%  dei  posti disponibili nella
qualifica  stessa alla data del bando, mediante concorso pubblico per
esame  teorico-pratico,  al  quale  possono  partecipare  i cittadini
italiani  in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici  concorsi e di un Diploma di istruzione professionale almeno
triennale   conseguito  presso  un  istituto  statale,  o,  comunque,
riconosciuto  dallo  Stato.  Il  bando  di concorso deve contenere la
ripartizione  dei  posti disponibili secondo le mansioni indicate nel
decreto   ministeriale   previsto   dall'art.  1,  e  la  correlativa
indicazione  degli  specifici  titoli  di  studio  richiesti  per  la
partecipazione al concorso.