Art. 16. Nomina a vice revisore tecnico La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue: a) nel limite del 60% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi, presso uno degli istituti di istruzione di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici che abbiano compiuto almeno 4 anni di complessivo servizio effettivo. La qualifica di vice revisore tecnico viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del concorso, ai candidati giudicati idonei al termine del corso. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso; b) nel limite del restante 40% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso pubblico per esame teorico-pratico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un Diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti disponibili secondo le mansioni indicate nel decreto ministeriale previsto dall'art. 1, e la correlativa indicazione degli specifici titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso.