Art. 17.
                          Concorso pubblico

  Il  50%  dei posti disponibili di cui alla lettera b) dell'articolo
precedente  e'  riservato  al  personale  dei  ruoli  degli operatori
tecnici e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo
di  studio e degli altri requisiti richiesti per la partecipazione ai
pubblici  concorsi.  Per l'ammissione al concorso di detto personale,
si prescinde dal limite di eta'.
  La   commissione  giudicatrice  del  concorso,  costituita  con  le
modalita'  previste  dall'art.  59 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
viene  integrata  da  esperti  delle  materie attinenti alle mansioni
tecniche che il personale dovra' svolgere.
  Al  termine  delle  prove  d'esame sono compilate tante graduatorie
quante sono le mansioni tecniche individuate nel bando di concorso. I
candidati  che coprono i posti disponibili in ciascuna delle suddette
mansioni  sono  considerati vincitori del concorso e vengono inseriti
in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  allievi  vice revisori
tecnici  e destinati a frequentare un corso di formazione a carattere
teorico-pratico  della durata di sei mesi, in relazione alle mansioni
per  le  quali  sono stati assunti. Al termine del corso, gli allievi
che  abbiano ottenuto il giudizio globale di idoneita' sulla base dei
risultati  conseguiti  nelle  materie  di  insegnamento e nelle prove
pratiche,  sono  nominati vice revisori tecnici in prova ed ammessi a
frequentare  un  corso  di  applicazione  pratica della durata di sei
mesi.  Gli  allievi  dichiarati non idonei sono dimessi dal corso, ed
ogni  rapporto  con  l'Amministrazione  e'  risolto, salvo che non si
tratti  di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il
quale  viene  restituito  al  ruolo  di  provenienza, nella qualifica
posseduta al momento della partecipazione al concorso.
  I  vice  revisori  tecnici  in  prova  giudicati  idonei alle prove
teorico-pratiche  conclusive  del corso di applicazione sono nominati
vice  revisori  tecnici. I vice revisori tecnici in prova, dichiarati
non  idonei  in  seguito  al  corso  di  applicazione, sono ammessi a
ripetere  il  corso  per  non  piu'  di una volta, ed al termine sono
ammessi  nuovamente  alle  prove  finali. Se l'esito e' negativo sono
dimessi  dal corso ed il rapporto d'impiego e' risolto, salvo che non
si  tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,
che   viene  restituito  al  ruolo  di  provenienza  nella  qualifica
posseduta al momento della partecipazione al concorso.
  Le  modalita'  dei  corsi di cui ai precedenti commi sono stabilite
con decreto del Ministro dell'interno.