Art. 17. Concorso pubblico Il 50% dei posti disponibili di cui alla lettera b) dell'articolo precedente e' riservato al personale dei ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi. Per l'ammissione al concorso di detto personale, si prescinde dal limite di eta'. La commissione giudicatrice del concorso, costituita con le modalita' previste dall'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovra' svolgere. Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quante sono le mansioni tecniche individuate nel bando di concorso. I candidati che coprono i posti disponibili in ciascuna delle suddette mansioni sono considerati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, in relazione alle mansioni per le quali sono stati assunti. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto il giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche, sono nominati vice revisori tecnici in prova ed ammessi a frequentare un corso di applicazione pratica della durata di sei mesi. Gli allievi dichiarati non idonei sono dimessi dal corso, ed ogni rapporto con l'Amministrazione e' risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il quale viene restituito al ruolo di provenienza, nella qualifica posseduta al momento della partecipazione al concorso. I vice revisori tecnici in prova giudicati idonei alle prove teorico-pratiche conclusive del corso di applicazione sono nominati vice revisori tecnici. I vice revisori tecnici in prova, dichiarati non idonei in seguito al corso di applicazione, sono ammessi a ripetere il corso per non piu' di una volta, ed al termine sono ammessi nuovamente alle prove finali. Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso ed il rapporto d'impiego e' risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, che viene restituito al ruolo di provenienza nella qualifica posseduta al momento della partecipazione al concorso. Le modalita' dei corsi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.