Art. 2. Norme applicabili Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo. L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta funzioni di polizia e' fissata nella allegata tabella B.