Art. 2.
                          Norme applicabili

  Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si
applicano,  per  quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia,
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,   salvo  quanto  diversamente  stabilito  dal  presente  decreto
legislativo.
  L'equiparazione  del  personale  dei  ruoli suddetti con quello che
espleta funzioni di polizia e' fissata nella allegata tabella B.