Art. 21.
Mobilita' nell'ambito  della  qualifica del personale dei ruoli degli
             operatori, dei collaboratori e dei revisori

  E  in  facolta'  dell'Amministrazione  disporre,  in relazione alle
esigenze  di  servizio,  che il personale appartenente ai ruoli degli
operatori,  dei collaboratori e dei revisori frequenti, anche dopo la
nomina,  corsi  di  qualificazione  per l'esercizio delle mansioni di
altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza.