Art. 21. Mobilita' nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei revisori E in facolta' dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei revisori frequenti, anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza.