Art. 23. Mobilita' nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici E in facolta' dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo professionale nell'ambito del ruolo dei periti tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni. La stessa facolta' puo' essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili professionali.