Art. 23. 
Mobilita' nell'ambito della qualifica del personale  appartenente  al
                      ruolo dei periti tecnici 
 
  E in facolta' dell'Amministrazione, nell'ipotesi di  determinazione
di un nuovo profilo professionale nell'ambito del  ruolo  dei  periti
tecnici,  disporre,  per  esigenze  di  servizio,  che  il  personale
frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di
qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni. 
  La stessa facolta' puo' essere esercitata per disporre il passaggio
di personale da un profilo all'altro di detto ruolo, ove le  esigenze
di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione  delle
dotazioni   organiche   delle   qualifiche,   nei   diversi   profili
professionali.