Art. 24.
   Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici

  Il  personale  appartenente  al  ruolo  dei  periti  tecnici svolge
funzioni  che richiedano preparazione professionale specialistica nel
settore tecnico al quale e' adibito.
  L'attivita'  e' caratterizzata da particolare apporto di competenza
in   operazioni   su   apparati  e  attrezzature,  che  presuppongono
conoscenze approfondite delle relative tecnologie.
  Lo  stesso  personale puo' essere preposto alla direzione di unita'
operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite
e per i risultati conseguiti.
  Ai  periti  tecnici principali e ai periti tecnici capo, oltre alle
suddette   funzioni,   sono   attribuite   quelle   di   indirizzo  e
coordinamento  di  piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive
generali e con piena responsabilita' per l'attivita' svolta, e quella
di  collaborazione con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e
altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale.
  In caso di assenza o impedimento, il personale di cui al precedente
comma puo' sostituire il titolare nella direzione di uffici.
  Il  personale  del  ruolo  dei  periti  tecnici  puo'  svolgere, in
relazione  alla  professionalita'  posseduta, compiti di formazione e
istruzione del personale.