Art. 24. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedano preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati e attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie. Lo stesso personale puo' essere preposto alla direzione di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Ai periti tecnici principali e ai periti tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive generali e con piena responsabilita' per l'attivita' svolta, e quella di collaborazione con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale. In caso di assenza o impedimento, il personale di cui al precedente comma puo' sostituire il titolare nella direzione di uffici. Il personale del ruolo dei periti tecnici puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.