Art. 26. 
                         Corso di formazione 

 
  I vincitori  del  concorso  di  cui  all'articolo  precedente  sono
nominati allievi vice periti tecnici e sono destinati a  frequentare,
presso uno degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della  legge  1
aprile 1981, n. 121, un  corso  della  durata  di  almeno  sei  mesi,
preordinato alla formazione tecnico-professionale per  l'assolvimento
delle specifiche funzioni inerenti ai  profili  professionali  per  i
quali e' indetto il concorso. 
  Gli allievi vice periti tecnici che abbiano  ottenuto  il  giudizio
d'idoneita' negli esami teorico-pratici di fine corso, sono  nominati
vice periti tecnici in prova. 
  Gli allievi vice periti tecnici non idonei  al  termine  del  corso
sono dimessi, ed il rapporto con l'amministrazione e' risolto,  salvo
che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di
Stato, che viene restituito al ruolo di provenienza  nella  qualifica
posseduta all'atto della partecipazione al concorso.