Art. 26. Corso di formazione I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono nominati allievi vice periti tecnici e sono destinati a frequentare, presso uno degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' indetto il concorso. Gli allievi vice periti tecnici che abbiano ottenuto il giudizio d'idoneita' negli esami teorico-pratici di fine corso, sono nominati vice periti tecnici in prova. Gli allievi vice periti tecnici non idonei al termine del corso sono dimessi, ed il rapporto con l'amministrazione e' risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, che viene restituito al ruolo di provenienza nella qualifica posseduta all'atto della partecipazione al concorso.