Art. 28.
                     Promozione a perito tecnico

  La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue mediante
scrutinio  per merito assoluto, nel limite dei posti disponibili alla
data  dello  scrutinio  stesso,  al  quale sono ammessi i vice periti
tecnici  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque anni di servizio, ivi
compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 26.