Art. 28. Promozione a perito tecnico La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei posti disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 26.