Art. 29.
               Promozione a perito tecnico principale

  La  promozione  alla  qualifica  di  perito  tecnico  principale si
consegue mediante concorso per titoli di servizio ed esame colloquio,
al  quale e' ammesso il personale con qualifica di perito tecnico che
abbia  compiuto  almeno  cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica stessa.