Art. 31. 
                  Promozione a perito tecnico capo 
 
  La promozione a perito tecnico capo si consegue mediante  scrutinio
per merito comparativo,  al  quale  sono  ammessi  i  periti  tecnici
principali che abbiano compiuto, alla data  del  bando  di  concorso,
almeno cinque anni di servizio nella qualifica.