Art. 39.
                      Nomina a primo dirigente

  La  nomina  alla  qualifica  di primo dirigente di ciascun ruolo si
consegue  mediante corso di formazione dirigenziale con esame finale,
al  quale  e'  ammesso  il  personale  del  corrispondente  ruolo dei
direttori  tecnici,  in possesso della qualifica di direttore tecnico
capo,  oppure  con  nove  anni  e  sei  mesi  di complessivo servizio
effettivo nel ruolo.
  L'ammissione  al  corso,  nel  limite  dei  posti che si prevede si
renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del
50%  con  arrotondamento all'unita' per eccesso, si consegue mediante
concorso interno per titoli di servizio ed esami.
  Al  concorso per titoli di servizio ed esami sara' ammesso, secondo
l'ordine  di  ruolo,  a  cominciare dalla qualifica piu' elevata, nel
limite  di  otto  volte  i  posti da conferire il personale di cui al
primo  comma  che nell'ultimo quinquennio abbia riportato il giudizio
complessivo di "ottimo" di cui all'art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  Il  concorso per titoli ed esami e' indetto annualmente con decreto
del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del
personale.
  Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al
punto c) del successivo comma settimo, allegando la documentazione di
cui l'Amministrazione non sia in possesso.
  Il  direttore  della  direzione  centrale  del  personale presso il
Dipartimento   della   pubblica   sicurezza  invia  alla  commissione
esaminatrice  del  concorso  l'elenco dei titoli posseduti da ciascun
aspirante,  il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le
domande ed i titoli prodotti dagli interessati.
  Le  categorie  di  titoli  di  servizio ammessi a valutazione ed il
punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come
segue:
    a)  rapporti  informativi  e  giudizi complessivi del quinquennio
anteriore - punti 25;
    b)  qualita'  delle  funzioni  svolte con particolare riferimento
alla  specifica  competenza  professionale  dimostrata ed al grado di
responsabilita'  assunta  anche  in relazione alla sede di servizio -
punti 10;
    c)   incarichi   e   servizi  speciali  conferiti  con  specifico
provvedimento   dall'Amministrazione,  che  comportino  un  rilevante
aggravio   di  lavoro  e  presuppongono  una  particolare  competenza
professionale - punti 6;
    d)   titoli  attinenti  alla  formazione  ed  al  perfezionamento
professionale  del  candidato,  con  particolare riguardo al profitto
tratto dai corsi professionali - punti 7;
    e) speciali riconoscimenti - punti 2;
  L'esame consiste in:
    1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale;
    2)  un  colloquio  rivolto  ad accertare il grado di preparazione
professionale   del   candidato,  con  particolare  riferimento  alle
funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere.
  Sono  ammessi  al colloquio i candidati che abbiano riportato nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantesimi.
  Il  punteggio  per  il  colloquio  e'  espresso  in cinquantesimi e
l'esito delle prove e' considerato favorevole quando la votazione non
sia inferiore a trenta cinquantesimi.
  La  votazione  complessiva  e'  data dalla somma del voto riportato
nella  valutazione  dei titoli e della media del voto riportato nella
prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
  A  parita'  di  punteggio,  ha  la  preferenza  il candidato con la
qualifica  piu'  elevata  e,  a  parita'  di  qualifica, il candidato
collocato prima nel ruolo di anzianita'.
  Il  personale,  che  per  due  volte non consegue l'idoneita' nelle
prove  d'esame,  non potra' piu' essere ammesso al concorso di cui al
presente articolo.