Art. 40. Commissioni esaminatrici Le commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli ed esami previsti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli tecnici, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono composte da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato, o tra i dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato e da quattro membri, di cui uno scelto tra i dirigenti generali in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, uno scelto tra i dirigenti del ruolo tecnico per il quale e' indetto il concorso, con la qualifica non inferiore a dirigente superiore, e due docenti universitari nelle materie su cui vertono le prove d'esame. Ove non via sia un dirigente del ruolo tecnico per il quale e' indetto il concorso, il numero dei docenti universitari di cui al comma precedente e' elevato a tre. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.