Art. 40.
                      Commissioni esaminatrici

  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  per  titoli  ed esami
previsti  per  l'accesso  alla qualifica di primo dirigente dei ruoli
tecnici,   nominate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sono
composte  da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con
qualifica  non  inferiore  a  Consigliere di Stato, o tra i dirigenti
generali  delle  amministrazioni  dello Stato e da quattro membri, di
cui  uno  scelto  tra  i  dirigenti  generali  in  servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, uno scelto tra i dirigenti del
ruolo  tecnico  per il quale e' indetto il concorso, con la qualifica
non inferiore a dirigente superiore, e due docenti universitari nelle
materie su cui vertono le prove d'esame.
  Ove  non  via  sia  un  dirigente del ruolo tecnico per il quale e'
indetto  il  concorso,  il  numero dei docenti universitari di cui al
comma precedente e' elevato a tre.
  Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della
carriera  direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.