Art. 42. Qualifica di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza e di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori tecnici, dei collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, puo' essere attribuita, per esigenze di servizio, e limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici, ai collaboratori tecnici ed ai collaboratori tecnici principali, e la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori, dei periti, dei direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate.