Art. 42.
Qualifica di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza e di ufficiale
                  ed agente di polizia giudiziaria

  Il   Ministro   dell'interno,   per   esigenze  di  servizio,  puo'
attribuire,  con  proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica
sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori tecnici,
dei collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici,
limitatamente  alle  funzioni esercitate, e la qualifica di ufficiale
di   pubblica  sicurezza  al  personale  appartenente  ai  ruoli  dei
direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni
esercitate.
  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro di
grazia e giustizia, puo' essere attribuita, per esigenze di servizio,
e  limitatamente  alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di
polizia  giudiziaria  agli  appartenenti  al  ruolo  degli  operatori
tecnici,   ai  collaboratori  tecnici  ed  ai  collaboratori  tecnici
principali,  e  la  qualifica  di ufficiale di polizia giudiziaria ai
collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori,
dei  periti, dei direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei
dirigenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate.