Art. 43.
           Impiego in operazioni di polizia e di soccorso

  Il  personale dei ruoli tecnici puo' essere impiegato, in relazione
alle  esigenze  di  servizio  e  limitatamente  alle proprie mansioni
tecniche,  in  operazioni  di polizia ed in operazioni di soccorso in
caso di pubbliche calamita' ed infortuni.