Art. 44. Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile. Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva amministrativa. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.