Art. 44. 
     Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici 
 
  Sulle questioni attinenti allo stato giuridico  del  personale  non
direttivo dei ruoli tecnici  della  Polizia  di  Stato  si  esprimono
specifiche commissioni rispettivamente per il personale del ruolo dei
periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello
dei ruoli dei collaboratori tecnici  e  per  quello  degli  operatori
tecnici, presiedute da un vice capo della Polizia o da  un  dirigente
generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica  sicurezza
e composte da quattro membri  scelti  tra  i  dirigenti  in  servizio
presso lo stesso Dipartimento,  dei  quali  almeno  uno  in  servizio
presso la direzione centrale dei servizi  tecnico-logistici  e  della
gestione patrimoniale e contabile. 
  Delle predette commissioni fanno parte quattro  rappresentanti  del
personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
  In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 
  Le  funzioni  di  segretario  delle  commissioni  sono  svolte   da
funzionari della carriera direttiva amministrativa. 
  La nomina dei componenti e dei segretari  delle  commissioni  viene
conferita con  provvedimento  del  capo  della  Polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza. 
  All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al  consiglio  di
amministrazione di cui all'art. 68 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i  criteri  di
massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo  e
per merito assoluto.