Art. 45.
                        Trattamento economico

  Fino  a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal
primo  comma  dell'art.  43  della  legge  1  aprile 1981, n. 121, il
trattamento  economico  del personale appartenente ai ruoli istituiti
con  l'art. 1, e' quello spettante al personale di pari qualifica che
espleta  funzioni  di  polizia,  secondo  la tabella di equiparazione
allegata al presente decreto legislativo.
  L'indennita'  mensile  pensionabile  e'  di  importo pari al 60% di
quella  corrisposta  al  personale  che  espleta funzioni di polizia,
secondo le qualifiche.