Art. 45. Trattamento economico Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1, e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo. L'indennita' mensile pensionabile e' di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.