Art. 47.
                     Modalita' di inquadramento

  L'inquadramento  nelle  singole  qualifiche  di  ciascuno dei ruoli
tecnici  indicati  nel precedente articolo, viene disposto, a partire
da  quella  piu' elevata, secondo le corrispondenze fra le qualifiche
dei  ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei
ruoli  tecnici  fissate  nell'allegata  tabella, seguendo l'ordine di
ruolo  e  conservando  l'anzianita'  riconosciuta in applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.
  L'inquadramento  nelle  singole  qualifiche  dei ruoli tecnici puo'
essere    disposto   anche   in   soprannumero   con   corrispondente
accantonamento  di  altrettanti  posti  nella  qualifica  iniziale di
ciascun ruolo e, ove occorra, nelle qualifiche intermedie.