Art. 49. 
Accesso ai  ruoli  tecnici  della  Polizia  di  Stato  del  personale
          appartenente ad altre amministrazioni dello Stato 

 
  Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici di cui all'art. 1 del
personale gia' inquadrato nei ruoli della Polizia di Stato che svolge
funzioni di polizia, i posti disponibili nella dotazione organica  di
ciascuna qualifica dei ruoli dei  dirigenti  tecnici,  dei  direttori
tecnici, dei periti tecnici, dei revisori tecnici, dei  collaboratori
tecnici e degli operatori tecnici, sono attribuiti,  nel  limite  del
50%, mediante concorso riservato al personale appartenente  ad  altre
amministrazioni dello Stato, che svolge  attivita'  tecniche  proprie
dei ruoli stessi. 
  Nell'ipotesi  in  cui  il  trasferimento  comporti  un  trattamento
economico  inferiore  a   quello   goduto   nell'amministrazione   di
provenienza, al personale trasferito viene mantenuto  il  trattamento
piu'   favorevole,   convertendosi   in   scatti    di    anzianita',
riassorbibili, la  parte  del  precedente  trattamento  economico  in
eccedenza a quello previsto per la qualifica di inquadramento.