Art. 49. Accesso ai ruoli tecnici della Polizia di Stato del personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici di cui all'art. 1 del personale gia' inquadrato nei ruoli della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti tecnici, dei revisori tecnici, dei collaboratori tecnici e degli operatori tecnici, sono attribuiti, nel limite del 50%, mediante concorso riservato al personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, che svolge attivita' tecniche proprie dei ruoli stessi. Nell'ipotesi in cui il trasferimento comporti un trattamento economico inferiore a quello goduto nell'amministrazione di provenienza, al personale trasferito viene mantenuto il trattamento piu' favorevole, convertendosi in scatti di anzianita', riassorbibili, la parte del precedente trattamento economico in eccedenza a quello previsto per la qualifica di inquadramento.