Art. 5.
                     Nomina ad operatore tecnico

  L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori tecnici
avviene  mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono
ammessi  a  partecipare  i cittadini italiani che abbiano i requisiti
generali  per  la  partecipazione  ai  pubblici  concorsi indetti per
l'accesso  alle  carriere  civili delle amministrazioni dello Stato e
siano in possesso del titolo di studio della scuola d'obbligo.
  I  vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e
sono  destinati  a  frequentare  un  corso  di formazione a carattere
teorico-pratico della durata di sei mesi, finalizzato all'inserimento
dei  candidati  in  ciascuno  dei  settori tecnici di cui all'art. 1,
secondo le esigenze dell'Amministrazione.
  Gli  allievi  operatori  tecnici  che abbiano superato gli esami di
fine corso sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine
di  graduatoria.  Superato  il  periodo  di  prova,  vengono nominati
operatori tecnici.
  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 59 della legge 1
aprile 1981, n. 121.