Art. 5. Nomina ad operatore tecnico L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola d'obbligo. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.