Art. 50. 
                           Prove pratiche 

 
  Le prove pratiche sono preordinate all'accertamento  dell'idoneita'
allo  svolgimento  delle  mansioni  proprie  di  ciascuno  dei  ruoli
tecnici, avuto riguardo al settore di impiego nel quale il  personale
interessato presta  servizio  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
  Le   modalita'   di   svolgimento   delle   prove   pratiche    per
l'inquadramento del personale proveniente dai ruoli della Polizia  di
Stato che svolgono funzioni di polizia  e  per  il  trasferimento  di
personale proveniente da altre amministrazioni, la composizione e  la
nomina delle commissioni esaminatrici sono  stabilite  ai  sensi  del
terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
  Il termine per la presentazione  della  domanda  per  l'accesso  ai
ruoli tecnici previsti dagli articoli 46 e 48, i posti disponibili in
ciascuno dei ruoli stessi e l'oggetto delle  prove  pratiche  saranno
indicati  nel  bando  di  concorso  da  pubblicarsi  nel   Bollettino
ufficiale del personale.