Art. 50. Prove pratiche Le prove pratiche sono preordinate all'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento delle mansioni proprie di ciascuno dei ruoli tecnici, avuto riguardo al settore di impiego nel quale il personale interessato presta servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le modalita' di svolgimento delle prove pratiche per l'inquadramento del personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato che svolgono funzioni di polizia e per il trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici sono stabilite ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il termine per la presentazione della domanda per l'accesso ai ruoli tecnici previsti dagli articoli 46 e 48, i posti disponibili in ciascuno dei ruoli stessi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.