Art. 52. 
Utilizzazione  temporanea  del  personale  che  espleta  funzioni  di
                               polizia 
 
  Fino   a   quando   le   esigenze   di   servizio   di    carattere
tecnico-scientifico  non  saranno  soddisfatte   con   il   personale
appartenente ai ruoli di cui all'art. 1, il personale dei ruoli della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo e' impiegato nelle
suddette attivita' continuera', salvo diverse esigenze di servizio, a
svolgere i compiti cui e' adibito. 
  Il Ministro dell'interno per cinque anni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, in  relazione  a  quanto  previsto  dal
primo comma, puo' disporre, a domanda  e  nel  limite  delle  vacanze
esistenti nelle varie qualifiche dei ruoli  di  cui  all'art.  1,  di
concerto col  Ministro  del  tesoro,  il  richiamo  in  servizio  dei
dipendenti gia' inquadrati nei ruoli ad esaurimento del personale che
espleta funzioni di polizia  e  che  erano  impiegati  ai  sensi  del
precedente comma nelle mansioni proprie dei ruoli tecnici stessi. 
  Il richiamo ha durata annuale e,  in  relazione  alle  esigenze  di
servizio,   puo'   essere   prorogato   fino   al   compimento    del
sessantaduesimo anno di eta'. 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982,  n.
173 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.