Art. 53.
                        Congedi e aspettative

  Fino  a  quando  non  interverranno  gli  accordi di cui al primo e
secondo  comma  dell'art.  95  della  legge  1 aprile 1981, n. 121, i
congedi  e le aspettative per il personale di cui al presente decreto
legislativo  sono  disciplinati  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.
  Il  diritto  al  congedo  ordinario  matura dalla data di nomina in
prova.
  Nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 46 e
48  si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative.