Art. 53. Congedi e aspettative Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 46 e 48 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative.