Art. 54.
         Disposizione transitoria sul trattamento economico

  Fino  a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal
primo  comma  dell'art.  43  della  legge  1  aprile 1981, n. 121, il
trattamento  economico  del  personale inquadrato nei ruoli istituiti
con  l'art.  1 e' quello spettante al personale di pari qualifica che
espleta  funzioni  di  polizia,  secondo  la tabella di equiparazione
allegata al presente decreto legislativo.