Art. 54. Disposizione transitoria sul trattamento economico Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'art. 1 e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.