Art. 55. Disposizione finale Il Ministro dell'interno, effettuati gli inquadramenti di cui agli articoli 46 e 48, ha la facolta' di bandire, fino a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblici concorsi per la copertura annuale di almeno un quinto dei, posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli istituiti dall'art. 1, fino a quello dei periti tecnici.