Art. 55.
                         Disposizione finale

  Il  Ministro dell'interno, effettuati gli inquadramenti di cui agli
articoli 46 e 48, ha la facolta' di bandire, fino a cinque anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, pubblici concorsi per
la copertura annuale di almeno un quinto dei, posti disponibili nella
qualifica iniziale dei ruoli istituiti dall'art. 1, fino a quello dei
periti tecnici.