Art. 16. Ammissione al corso di formazione dirigenziale L'ammissione al corso di formazione dirigenziale, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili, alla data della sua conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unita' per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami. Al concorso interno per titoli di servizio ed esami, e' ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica piu' elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire, il personale di cui al precedente articolo che nell'ultimo quinquennio abbia riportato la qualifica di "ottimo". Il concorso per titoli ed esami e' indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al successivo comma ed allegano la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso. Il direttore della direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore. Punti 25; b) qualita' delle mansioni affidate per specifica competenza professionale e come assunzione di particolari responsabilita' anche in rapporto alle sedi di servizio. Punti 10; c) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi di specializzazione che abbiano maggiore attinenza con i compiti d'istituto dei medici della Polizia di Stato. Punti 7; d) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale. Punti 6; e) speciali riconoscimenti. Punti 2. L'esame consiste in: 1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale; 2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere. Le materie d'esame e la composizione della commissione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantesimi. Il punteggio per il colloquio e' espresso in cinquantesimi e l'esito del concorso e' considerato favorevole quando la valutazione non sia inferiore a 30 cinquantesimi. La valutazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. A parita' di punteggio, ha la preferenza il candidato con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'. Il personale che per due volte non consegue l'idoneita' nelle prove d'esame, non potra' piu' essere ammesso al concorso di cui al presente articolo.