Art. 18.
                 Nomina a dirigente generale medico

  Il  dirigente generale medico e' nominato tra i dirigenti superiori
medici  del  ruolo  professionale di cui all'art. 1 o tra i dirigenti
superiori  medico-legali  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.