Art. 19. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale di cui al presente decreto in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' compilato: a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione centrale o ufficio centrale, su proposta del direttore del servizio sanitario a livello centrale; il rapporto viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; b) per il medico capo e il medico principale, dal direttore della divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore del servizio sanitario a livello centrale o direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; c) per il medico della Polizia di Stato, dal direttore della divisione presso la quale presta servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo della Polizia.