Art. 19.
    Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo
         per il personale in servizio presso il Dipartimento
                      della pubblica sicurezza

  Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per
il  personale  di  cui  al  presente  decreto  in  servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza e' compilato:
    a)  per  il primo dirigente medico, dal direttore della direzione
centrale  o  ufficio centrale, su proposta del direttore del servizio
sanitario  a  livello  centrale;  il  rapporto viene vistato dal capo
della  Polizia  che,  per  il  tramite  della  direzione centrale del
personale,  lo  trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di
amministrazione per il giudizio complessivo;
    b) per il medico capo e il medico principale, dal direttore della
divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal
direttore  del  servizio  sanitario  a livello centrale o direzione o
ufficio  centrale  presso  il  quale  prestano  servizio  che, per il
tramite  della  direzione centrale del personale, lo trasmette con le
proprie  osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio
complessivo;
    c)  per  il  medico  della  Polizia di Stato, dal direttore della
divisione presso la quale presta servizio. Il giudizio complessivo e'
espresso dal capo della Polizia.