Art. 20. 

 
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo  per  il
    personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici. 

 
  Il rapporto informativo del personale di cui  al  presente  decreto
legislativo in servizio presso gli uffici e  reparti  periferici,  e'
compilato: 
    a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione o
ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza dal  quale
dipende, sentito il dirigente  generale  medico;  il  rapporto  viene
vistato dal capo della polizia che, per il  tramite  della  direzione
centrale del personale, lo trasmette con le proprie  osservazioni  al
consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; 
    b) per il personale del  ruolo  direttivo,  dal  primo  dirigente
medico dal quale direttamente dipende o dal  direttore  del  servizio
medico a livello centrale nell'ipotesi che il  personale  stesso  non
dipenda da un primo dirigente, sentito il capo dell'ufficio o reparto
presso il  quale  presta  servizio.  Il  rapporto  informativo  viene
vistato dal direttore della  direzione  o  ufficio  centrale  da  cui
dipende che, per il tramite della direzione centrale del personale lo
trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione
per il giudizio complessivo.