Art. 20. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici. Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, e' compilato: a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende o dal direttore del servizio medico a livello centrale nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente, sentito il capo dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della direzione centrale del personale lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo.