Art. 22.
       Stato giuridico del personale dei ruoli ad esaurimento

  Il  personale  inquadrato  a  norma degli articoli dal 26 al 30 nei
ruoli ad esaurimento assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle
vigenti  disposizioni  per  le  qualifiche  corrispondenti  dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato istituti con l'art.
1.
  Il  personale  di  cui al primo comma che ne faccia richiesta entro
trenta   giorni   dalla  data  di  inquadramento  puo'  mantenere  la
denominazione di cui al precedente ordinamento.
  Nei  confronti  del  predetto personale trovano applicazione, salvo
quanto  diversamente previsto negli articoli seguenti, le norme sullo
stato  giuridico  del personale appartenente ai ruoli di cui all'art.
1.
  Il  personale  che  si  trova,  all'atto  dell'inquadramento, nella
particolare posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo"
viene  inquadrato  nel  ruolo  e  nella  qualifica spettantegli nella
medesima  posizione  di  stato e per il periodo il tempo previsto dal
provvedimento di collocamento in detta posizione.
  Per il personale richiamato non si computa nell'anzianita' di grado
il  periodo  che intercorre tra la data del collocamento in congedo e
quella del richiamo.