Art. 22. Stato giuridico del personale dei ruoli ad esaurimento Il personale inquadrato a norma degli articoli dal 26 al 30 nei ruoli ad esaurimento assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato istituti con l'art. 1. Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di inquadramento puo' mantenere la denominazione di cui al precedente ordinamento. Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo quanto diversamente previsto negli articoli seguenti, le norme sullo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1. Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella particolare posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo" viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo il tempo previsto dal provvedimento di collocamento in detta posizione. Per il personale richiamato non si computa nell'anzianita' di grado il periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo e quella del richiamo.