Art. 23.
          Progressioni di carriera nel ruolo ad esaurimento

  Al  personale  inquadrato  nei ruoli ad esaurimento di cui all'art.
21,  continua  ad applicarsi, per quanto attiene alla progressione di
carriera,  la  normativa per gli ufficiali medici del disciolto Corpo
delle  guardie  di pubblica sicurezza vigente al momento dell'entrata
in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti
agli  appartenenti alle altre forze di polizia, che rivestono i gradi
corrispondenti alle qualifiche dei ruoli professionali dei sanitari.