Art. 23. Progressioni di carriera nel ruolo ad esaurimento Al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21, continua ad applicarsi, per quanto attiene alla progressione di carriera, la normativa per gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vigente al momento dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121. Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti agli appartenenti alle altre forze di polizia, che rivestono i gradi corrispondenti alle qualifiche dei ruoli professionali dei sanitari.