Art. 24. Promozione a dirigente generale medico del ruolo ad esaurimento I dirigenti superiori medici del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 21 sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima dell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla qualifica di dirigente generale medico con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta' o per fisica inabilita' o per decesso.