Art. 24.
   Promozione a dirigente generale medico del ruolo ad esaurimento

  I  dirigenti  superiori  medici  del  ruolo  ad  esaurimento di cui
all'art.  21  sono  valutati al compimento del terzo anno di servizio
nella  qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima
dell'inquadramento  e,  se  dichiarati  idonei,  sono  promossi  alla
qualifica  di  dirigente  generale  medico  con decorrenza dal giorno
precedente  a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta'
o per fisica inabilita' o per decesso.