Art. 25. Criteri per l'inquadramento Ai fini dell'inquadramento degli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei ruoli ad esaurimento dei medici della Polizia di Stato, con esclusione del personale che si trovi nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo", si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile del 1982, n. 336, sull'inquadramento del personale nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.