Art. 25.
                     Criteri per l'inquadramento

  Ai  fini  dell'inquadramento  degli  ufficiali medici del disciolto
Corpo  delle  guardie  di pubblica sicurezza nei ruoli ad esaurimento
dei  medici  della Polizia di Stato, con esclusione del personale che
si  trovi  nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo", si
applicano  le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   24   aprile   del   1982,  n.  336,
sull'inquadramento del personale nei ruoli della Polizia di Stato del
personale che espleta funzioni di polizia.