Art. 28.
     Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi medici

  Gli  ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza  fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data
di   entrata   in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono
inquadrati  nelle  sottoelencate  qualifiche del ruolo ad esaurimento
dei direttivi medici:
    nella  qualifica  di  medico capo, il personale che, alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo, abbia maturato
un'anzianita'  di servizio effettivo non inferiore a sette anni e sei
mesi;
    nella  qualifica  di  medico  principale,  il  personale che alla
stessa  data  abbia  maturato un'anzianita' di effettivo servizio non
inferiore a due anni e sei mesi;
    nella qualifica di medico, il restante personale.