Art. 28. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi medici Gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo ad esaurimento dei direttivi medici: nella qualifica di medico capo, il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, abbia maturato un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a sette anni e sei mesi; nella qualifica di medico principale, il personale che alla stessa data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a due anni e sei mesi; nella qualifica di medico, il restante personale.