Art. 29.
          Inquadramento nei ruoli professionali dei medici
                         a Polizia di Stato

  Il  personale  inquadrato  nei ruoli ad esaurimento di cui all'art.
21,  escluso  quello  che  si trovi nella posizione di "richiamato in
servizio  temporaneo",  puo' chiedere, entro tre mesi dall'entrata in
vigore   del   presente   decreto   legislativo,   di  passare  nelle
corrispondenti  qualifiche  dei  ruoli  istituiti con l'art. 1, o del
ruolo  dei  medici  legali istituito con decreto del Presidente della
Repubblica   24   aprile  1982,  n.  337,  secondo  i  criteri  e  le
corrispondenze indicate nei precedenti articoli 26 e 28.