Art. 29. Inquadramento nei ruoli professionali dei medici a Polizia di Stato Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21, escluso quello che si trovi nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo", puo' chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, di passare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli istituiti con l'art. 1, o del ruolo dei medici legali istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, secondo i criteri e le corrispondenze indicate nei precedenti articoli 26 e 28.