Art. 3. Attribuzioni I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento della idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli della Polizia di Stato; b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato ed all'istruttoria delle pratiche medico-legali relative. A tal fine, nell'interesse del personale, il Ministro dell'interno potra' stipulare particolari convenzioni con le autorita' sanitarie statali, regionali o locali; c) in relazione alle esigenze di servizio e, limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni; d) rilasciano certificazioni di idoneita' psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate; e) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 413 e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; f) partecipano al collegio medico-legale di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913; g) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza; h) fanno parte delle commissioni mediche provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; i) non possono esercitare l'attivita' libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.