Art. 3.
                            Attribuzioni

  I  sanitari  della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto
dall'art.  6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno
le seguenti attribuzioni:
    a)  provvedono  all'accertamento  della idoneita' psicofisica dei
candidati  ai  concorsi  per  l'ammissione nei ruoli della Polizia di
Stato;
    b)  provvedono  all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva
del  personale  della  Polizia  di  Stato  ed  all'istruttoria  delle
pratiche  medico-legali  relative.  A  tal  fine,  nell'interesse del
personale,  il  Ministro  dell'interno  potra'  stipulare particolari
convenzioni con le autorita' sanitarie statali, regionali o locali;
    c)  in  relazione alle esigenze di servizio e, limitatamente alle
proprie  attribuzioni,  possono  essere  impiegati  in  operazioni di
polizia  ed  in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita'
ed infortuni;
    d)  rilasciano  certificazioni  di  idoneita' psico-fisica con le
stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
    e)  partecipano,  con  voto deliberativo, alle commissioni di cui
agli  articoli  1  e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 413 e successive
modificazioni,  allorche'  vengono prese in esame pratiche relative a
personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
    f)  partecipano al collegio medico-legale di cui all'art. 1 della
legge 22 dicembre 1980, n. 913;
    g)  svolgono,  presso gli istituti di istruzione della Polizia di
Stato, attivita' didattica nel settore di competenza;
    h)  fanno  parte  delle commissioni mediche provinciali di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e
di  quelle  previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
    i)  non  possono  esercitare l'attivita' libero-professionale nei
confronti   degli  appartenenti  all'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza.