Art. 30.
 Ruolo ad esaurimento ex art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312

  Agli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza  si  applicano  il  primo ed il terzo comma dell'art. 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile 1982, n. 336,
concernente  l'inquadramento  nei  ruoli  della  Polizia di Stato del
personale che espleta funzioni di polizia.