Art. 30. Ruolo ad esaurimento ex art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312 Agli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano il primo ed il terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernente l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.