Art. 32. 
                        Trattamento economico 

 
  Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti  dal
primo comma dell'art. 43 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  il
trattamento economico del personale appartenente ai  ruoli  istituiti
con l'art. 1 e' quello spettante al personale di pari  qualifica  che
espleta funzioni di polizia,  secondo  la  tabella  di  equiparazione
allegata al presente decreto legislativo. 
  L'indennita' mensile pensionabile e' di  importo  pari  al  60%  di
quella corrisposta al personale  che  espleta  funzioni  di  polizia,
secondo le qualifiche.