Art. 33. Congedi, aspettative e limiti di eta' Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova. Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento ai sensi del presente decreto legislativo si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative, nonche' quelle del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, relative ai limiti di eta'.