Art. 33.
                Congedi, aspettative e limiti di eta'

  Fino  a  quando  non  interverranno  gli  accordi di cui al primo e
secondo  comma  dell'art.  95  della  legge  1 aprile 1981, n. 121, i
congedi  e le aspettative per il personale di cui al presente decreto
legislativo  sono  disciplinati  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.
  Il  diritto  al  congedo  ordinario  matura dalla data di nomina in
prova.
  Nei  confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento ai
sensi  del  presente  decreto  legislativo  si applicano le norme del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile 1982, n. 335,
concernenti  i  congedi  e le aspettative, nonche' quelle del decreto
del  Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, relative ai
limiti di eta'.