Art. 34.
         Disposizione transitoria sul trattamento economico

  Fino  a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal
primo  comma  dell'art.  43  della  legge  1  aprile 1981, n. 121, il
trattamento  economico  del  personale inquadrato nei ruoli istituiti
con  il presente decreto legislativo e' quello spettante al personale
di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella
di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.