Art. 34. Disposizione transitoria sul trattamento economico Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli istituiti con il presente decreto legislativo e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.