Art. 4.
               Attribuzioni particolari dei dirigenti

  Il dirigente generale medico svolge funzioni ispettive di carattere
sanitario  nell'ambito  dell'ufficio  di  cui  all'art. 5, lettera B,
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  I  dirigenti  superiori  medici  dirigono  il  servizio sanitario a
livello   centrale   o   coordinano,   con  funzioni  di  consigliere
ministeriale  aggiunto, l'attivita' di studio e di ricerca in materia
sanitaria; svolgono, altresi', funzioni ispettive.
  I  primi  dirigenti  medici  dirigono  le  divisioni  del  servizio
sanitario  centrale  nonche'  gli uffici periferici di pari livello e
presiedono   le   commissioni   per   l'accertamento   dei  requisiti
psicofisici  dei candidati ai concorsi per l'ingresso nei ruoli della
Polizia di Stato.