Art. 4. Attribuzioni particolari dei dirigenti Il dirigente generale medico svolge funzioni ispettive di carattere sanitario nell'ambito dell'ufficio di cui all'art. 5, lettera B, della legge 1 aprile 1981, n. 121. I dirigenti superiori medici dirigono il servizio sanitario a livello centrale o coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attivita' di studio e di ricerca in materia sanitaria; svolgono, altresi', funzioni ispettive. I primi dirigenti medici dirigono le divisioni del servizio sanitario centrale nonche' gli uffici periferici di pari livello e presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato.