Art. 5. Attribuzioni particolari dei direttivi Il medico capo e' preposto agli uffici sanitari presso le questure, nonche' ai servizi sanitari presso gli istituti di istruzione e presso gli altri uffici o reparti nei quali si ritenga necessaria la presenza di un medico. Il medico principale e' preposto ai servizi sanitari presso i reparti mobili, nonche' agli uffici e reparti di cui al precedente comma ai quali non sia preposto un medico capo ed e' addetto agli uffici sanitari ai quali sono preposti medici primi dirigenti o medici capo. Il medico espleta le funzioni di cui all'art. 3, secondo le direttive dei funzionari preposti agli uffici sanitari cui e' addetto.