Art. 5. 
               Attribuzioni particolari dei direttivi 
 
  Il medico capo e' preposto agli uffici sanitari presso le questure,
nonche' ai servizi sanitari  presso  gli  istituti  di  istruzione  e
presso gli altri uffici o reparti nei quali si ritenga necessaria  la
presenza di un medico. 
  Il medico principale e'  preposto  ai  servizi  sanitari  presso  i
reparti mobili, nonche' agli uffici e reparti di  cui  al  precedente
comma ai quali non sia preposto un medico capo  ed  e'  addetto  agli
uffici sanitari ai quali  sono  preposti  medici  primi  dirigenti  o
medici capo. 
  Il medico espleta  le  funzioni  di  cui  all'art.  3,  secondo  le
direttive  dei  funzionari  preposti  agli  uffici  sanitari  cui  e'
addetto.