Art. 6.
           Strutture sanitarie del Ministero dell'interno

  Ai fini del regolare funzionamento delle strutture sanitarie di cui
all'art.  31,  n.  9  della  legge 1 aprile 1981, n. 121, il Ministro
dell'interno  puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con  la regione
Lazio.