Art. 7.
            Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza
                e di ufficiale di polizia giudiziaria

  Il   Ministro   dell'interno,   per   esigenze  di  servizio,  puo'
attribuire,   con   proprio   decreto,  limitatamente  alle  funzioni
esercitate,  la  qualifica  di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza al
personale  appartenente  ai  ruoli  professionali  dei sanitari della
Polizia  di  Stato,  compreso  quello dei ruoli ad esaurimento di cui
all'art. 21 e seguenti.
  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
di  grazia  e  giustizia,  puo'  essere  attribuita,  per esigenze di
servizio  e  limitatamente  alle  funzioni esercitate la qualifica di
ufficiale  di  polizia  giudiziaria  al  personale  di  cui  al comma
precedente fino alla qualifica di primo dirigente medico.