Art. 7. Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con proprio decreto, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, puo' essere attribuita, per esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale di cui al comma precedente fino alla qualifica di primo dirigente medico.