Art. 8. Incarichi temporanei I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati ed assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purche' compatibili con i doveri del proprio servizio. I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le Universita' in settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'autorizzazione ha validita' annuale e puo' essere rinnovata anche in relazione al profitto.