Art. 8. 
                        Incarichi temporanei 
 
  I medici della Polizia  di  Stato  possono  essere  autorizzati  ed
assumere  incarichi  temporanei  di   insegnamento   e   di   ricerca
scientifica purche' compatibili con i doveri del proprio servizio. 
  I medici della  Polizia  di  Stato  possono  essere  autorizzati  a
frequentare le scuole di specializzazione presso  le  Universita'  in
settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
  L'autorizzazione ha validita' annuale e puo' essere rinnovata anche
in relazione al profitto.