Art. 10.

  Il  trasferimento  in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre
amministrazioni  dello  Stato  non comporta modifiche delle dotazioni
organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
  Il    personale   trasferito   e'   inquadrato   in   soprannumero,
riassorbibile  con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del
personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al
momento  del trasferimento, conservando la anzianita' nella qualifica
ricoperta,  l'anzianita'  complessivamente  maturata  e  la posizione
economica acquisita.
  In  corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale
trasferito  ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo, sono resi
indisponibili  nella  qualifica  iniziale del ruolo di provenienza, i
posti  lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del
soprannumero.
  Nel  caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni
fissi  e  continuativi  risulti  inferiore a quello in godimento allo
stesso  titolo  all'atto  del  passaggio,  la eccedenza e' attribuita
sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.