Art. 12.

  Il  rigetto  della domanda del personale di cui agli articoli 2 e 3
ad  essere  trasferito  alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
della  Polizia  di  Stato  o  di altre amministrazioni dello Stato e'
disposto  con  decreto  motivato  del  Ministro  dell'interno  o  del
Ministro interessato.