Art. 2. 
 
  Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta  funzioni
di polizia che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa
di servizio, che  non  comporti  l'inidoneita'  assoluta  ai  compiti
d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito  nelle  corrispondenti
qualifiche  di  altri  ruoli  della  Polizia  di  Stato  o  di  altre
amministrazioni  dello  Stato,  ovvero,  per  esigenze  di  servizio,
d'ufficio  nelle  corrispondenti  qualifiche  di  altri  ruoli  della
Polizia di  Stato,  sempreche'  l'infermita'  accertata  ne  consenta
l'ulteriore impiego. 
  La domanda deve essere presentata al  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza entro sessanta giorni dalla  notifica  all'interessato  del
giudizio di inidoneita'.