Art. 3. 
 
  Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente  della  Repubblica
25 ottobre 1981, n. 738, il personale  dei  ruoli  della  Polizia  di
Stato  che  espleta  funzioni  di   polizia   che   abbia   riportato
un'invalidita', dipendente da causa di  servizio,  che  non  comporti
l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo', a domanda, essere
trasferito nelle  corrispondenti  qualifiche  di  altri  ruoli  della
Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello  Stato,  sempreche'
la infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. 
  La domanda deve essere presentata al  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza entro sessanta giorni dalla  notifica  all'interessato  del
giudizio di inidoneita'.