Art. 3. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' la infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.